La sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave (legge 104/92 art. 3, comma 3), il diritto a fruire del congedo retribuito di due anni, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
L’INPS, l’istituto previdenziale che assicura gran parte dei dipendenti privati, ha provveduto a diramare la circolare 41 del 16.3.2009 che riepiloga, alla luce delle novità introdotte dalla sentenza 19/2009, le condizioni per accedere al congedo retribuito di due anni (anche frazionabile) e dei soggetti che ne possono beneficiare.
L’interpretazione dell’INPS e le relative indicazioni operative chiariscono che i beneficiari dei due anni di congedo retribuito sono, al momento attuale: il coniuge, il genitore, i fratelli e le sorelle, il figlio della persona con handicap grave.
A parte il caso dell’assistenza prestata dai genitori ai figli, in tutte le altre ipotesi è richiesta la convivenza fra il lavoratore e la persona disabile da assistere.
L’INPS fissa anche un ordine di priorità nella concessione dei congedi: coniuge, genitore, fratelli e sorelle, figli. E’ tuttavia possibile la rinuncia da parte di chi precede nell’ordine.
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