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Le agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92

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Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 sono a favore di disabili cui sia riconosciuta la condizione di “stato di gravità” (art. 3, comma 3, della legge 104/92).
 
Tale riconoscimento non sempre è collegato al grado d’invalidità civile riconosciuto: la legge 104/92 - art. 4 - stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art. 1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore).

Agevolazioni per i parenti
Il genitore di figlio gravemente disabile o il lavoratore gravemente disabile o chi assiste un familiare o affine gravemente disabile, ha diritto:

- a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso

- a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza

Inoltre, la normativa istituisce i seguenti congedi e permessi:

I permessi fino al 3° anno di vita del bambino disabile
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto:
al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino
in alternativa, ad un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino
Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro.
La contribuzione figurativa accreditata è piena.
Le due ore di permesso retribuito giornaliero sono retribuite interamente sia nel settore privato sia nel settore pubblico. La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa pari al 200% del valore dell’assegno sociale dell’anno in corso.

Permessi dopo il 3° e fino al 18° anno di vita del disabile
I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito e accreditato figurativamente.
I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi.
I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti sia nel pubblico sia nel privato.
L’accredito contributivo è effettivo per il settore pubblico e figurativo per il settore privato.

Permessi dopo il 18° anno di vita del disabile
I genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli maggiorenni hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito, anche continuativi nel mese.

Agevolazioni per il lavoratore disabile

Con l’handicap grave si ha diritto al trasferimento nella sede più vicina al domicilio, nonchè alla inamovibilità di sede lavorativa (art. 33 comma 6),

Per chi è assunto presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, spetta la precedenza di scelta della sede lavorativa più vicina al domicilio o sede di cura  (art. 21 l. 104/92 per chi ha il riconoscimento dell'art. 3 comma 1 con 2/3 di invalidità).

C’è poi il bonus contributivo pensionistico ai fini del prepensionamento (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 80) per chi ha una invalidità di almeno il 75%, di cui abbiamo parlato in altro articolo;

Il lavoratore affetto da grave disabilità ha inoltre diritto:

- a tre giorni di permesso mensile retribuito

- oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).

L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda all’Istituto previdenziale e al datore di lavoro o all’ente datore di lavoro.
La domanda va rinnovata annualmente e va allegata una dichiarazione di responsabilità da cui si riscontri che non si sono verificate rettifiche o revoche della situazione sanitaria precedente.

Congedo retribuito di due anni per i genitori, fratelli e sorelle. Spetta a:

genitori, lavoratori dipendenti - anche a tempo determinato - del settore pubblico e privato, anche se il loro contratto di lavoro non prevede l'assicurazione per maternità e/o se a loro non spettano i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92;
Fratelli e sorelle (anche adottivi) del soggetto handicappato grave e con lui conviventi, lavoratori dipendenti (anche se non è prevista l'assicurazione per maternità e non spettano i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92) in caso di scomparsa di entrambi i genitori

AVV. STEFANO CALIGIURI
Patrocinante in Cassazione