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Invalidità civile

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In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, l'Inps eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno, di modesto importo.
 

 IL RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento dell'invalidità civile spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (ASL). L'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile delle prestazioni ma, in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandarne all'Inps anche il riconoscimento.
Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente. 

LIMITI DI REDDITO E IMPORTI MENSILI

Tipo di PrestazioneLimite di reddito personale annuoImporto MensileMensilità 
Assegno di assistenza4.408,95256,6713
Indennità di frequenza minori4.408,95256,67Variabile
Pensione di inabilità15.154,24256,6713
Indennità di AccompagnamentoSenza limite480,4712
Pensione sordomuti15.154,24256,6713
Indennità di comunicazioneSenza limite239,9712
Pensione ciechi assoluti (anche in ricovero con retta a carico dello stato)15.154,24277,57 (255,13) 13
Pensione ciechi parziali15.154,24256,6713
Indennità di accompagnamento ciechi civili totaliSenza limite783,6012
Indennità speciale ciechi ventesimistiSenza limite185,25

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Avv. Stefano Caligiuri

Patrocinante in Cassazione

Ultimo aggiornamento Sabato 30 Gennaio 2010 19:54